10/10/2023 23:28    La tassazione degli immobili    Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima abitazione sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti.


Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa tra privati possono variare a seconda del paese e delle leggi fiscali locali. Tuttavia, in molti paesi esistono programmi e vantaggi fiscali per aiutare i primi acquirenti di case, anche quando l'acquisto avviene da privati anziché da imprese costruttrici. In generale si concretizzano in esenzione o riduzione delle imposte di registro, agevolazioni sulle imposte ipotecarie, detrazioni fiscali sugli interessi ipotecari, contributi o incentivi governativi, requisiti di residenza.

È fondamentale consultare un esperto fiscale, un avvocato immobiliare o un agente immobiliare nella propria giurisdizione per ottenere informazioni precise sulle agevolazioni disponibili e sulle condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le leggi fiscali e le normative cambiano nel tempo e possono variare notevolmente da una regione all'altra. Pertanto è consigliabile ottenere una consulenza personalizzata prima di procedere all'acquisto della prima casa da un privato per massimizzare i benefici fiscali disponibili.

In Italia, l'acquisto della prima casa tra privati può beneficiare di alcune agevolazioni fiscali previste da normative specifiche. 

Le imposte da pagare sono ridotte quando l’acquisto viene effettuato in presenza di determinati requisiti. Vediamo quali sono le agevolazioni e i requisiti per ottenerle.

LE IMPOSTE AGEVOLATE

Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” e venditore ed acquirente sono entrambi soggetti privati sono le seguenti:

  • Imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%)
  • Imposta ipotecaria fissa di 50 euro
  • Imposta catastale fissa di 50 euro

I REQUISITI NECESSARI

Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima abitazione sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti.
L’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

Condizione fondamentale è quella relativa al luogo in cui si trova l’abitazione che si vuole acquistare. Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza.
Se residente in altro Comune, l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

CATEGORIE CATASTALI

L’immobile deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:

  • A/2 abitazioni di tipo civile
  • A/3 abitazioni di tipo economico
  • A/4 abitazioni di tipo popolare
  • A/5 abitazioni di tipo ultra popolare
  • A/6 abitazioni di tipo rurale
  • A/7 abitazioni in villini
  • A/11 abitazioni e alloggi tipici dei luoghi

Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.

ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. L’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione).

Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.

Per la mancata assunzione dell’impegno è prevista la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione mediante ravvedimento operoso, presentando un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale dichiarare la decadenza dall’agevolazione.

Le agevolazioni non spettano quando si acquista un’immobile ubicato nello stesso Comune in cui si è già titolare di altra abitazione acquistata senza fruizione di benefici, anche se si assume l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Riferimenti normativi

www.def.finanze.it
www.agenziaentrate.gov.it
Art. 10 D.Lgs. n. 23/2011
D.L. n. 83/2012 Decreto Sviluppo
D.L. n. 223/2006 Decreto Bersani
Art. 7 L. n. 448/1998
Dpr 131/1986 Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, art. 1 Tariffa Parte I nota II bis
D.L. 73/2021 Sostegno bis