Il diritto di coabitazione con animali domestici può essere disciplinato dalle leggi e dalle normative locali, come ad esempio le leggi sulle locazioni o i regolamenti condominiali. Tuttavia, la possibilità di convivere con animali domestici può variare a seconda delle circostanze specifiche, come la tipologia di alloggio (affitto, proprietà, condominio, ecc.) e le regole stabilite dai proprietari o dalle associazioni condominiali. In alcuni casi, le leggi o i regolamenti possono prevedere restrizioni o limitazioni riguardanti il possesso di animali domestici, come il numero massimo di animali consentiti, il tipo di animali ammessi o le dimensioni consentite. Altri aspetti che possono essere regolamentati includono la responsabilità del proprietario per eventuali danni causati dall'animale e l'obbligo di mantenere l'igiene e il controllo del rumore. È importante consultare le leggi locali e i regolamenti specifici del proprio paese e del proprio condominio per comprendere appieno diritti e responsabilità in relazione alla coabitazione con animali domestici.
Il regolamento, sia esso contrattuale o assembleare, non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Lo prevede espressamente l'art. 1138 comma 5 del Codice Civile. Sono nulle le clausole contenute nel regolamento che vietino la detenzione degli animali domestici. La norma ha introdotto il diritto di coabitazione con il proprio animale di affezione. La disposizione parla espressamente di animali domestici, ossia di animali posseduti per compagnia o ragioni affettive, come cani, gatti, uccellini... Per contro, permane il divieto di detenere animali pericolosi ai sensi della legge 150/1992. Tenuto conto che il nuovo art. 1138 c.c., come modificato dalla legge di riforma del condominio (Legge 220/2012), esclude la possibilità che il regolamento di natura assembleare vieti di detenere animali domestici, si pone il problema se tale disposizione sia derogabile, quantomeno dal regolamento contrattuale. Sul punto, si segnalano diversi orientamenti. Da un lato l'orientamento che ritiene nulla qualsiasi clausola contraria all’art. 1138 c. 5 c.c., contenuta nei regolamenti, siano essi contrattuali o assembleari (in tal senso, Trib. Cagliari ord. 22.07.2016); dall'altro l'orientamento che ritiene ammissibile l’inserimento del divieto di detenere animali, in deroga all’art. 1138 c. 5 c.c., nei regolamenti contrattuali adottati all’unanimità da parte di tutti i condomini (in tal senso, Trib. Piacenza 142/2020). Si discute, altresì, se il comma introdotto nell’art. 1138 c.c. si applichi retroattivamente o meno; nella prima ipotesi, eventuali clausole di divieto sarebbero affette da nullità sopravvenuta, nella seconda ipotesi, invece, le clausole preesistenti manterrebbero la propria vigenza.
Infine, il diritto di possedere animali è circoscritto alle proprietà esclusive. La norma non riguarda i beni comuni e, di conseguenza, deve considerarsi legittima la clausola regolamentare che vieti di portare l’animale domestico in ascensore (Trib. Monza 28.03.2017).
Il nuovo disposto dell'articolo 1138 del Codice civile è il frutto dell’evoluzione della considerazione del rapporto che deve esistere tra le persone e gli animali, come espressione dei più generali diritti inviolabili di cui all’articolo 2 della Costituzione. Il termine animali da compagnia, usato nella precedente versione dell’articolo 1138 Codice civile, è stato sostituito con quello di animali domestici dai confini più incerti, estendendo in tal modo la definizione ad un più ampio genere di animale di affezione.
L’assemblea può disciplinare l’uso degli spazi o dei servizi comuni da parte dei proprietari di animali, nonché il comportamento che essi devono tenere all’interno del complesso condominiale. Le casistiche sono numerose. Si pensi ad esempio alla possibilità di far entrare il nostro pet in ascensore. Vietare di far entrare il proprio cane in ascensore trova legittime motivazioni di ordine igienico sanitario. il divieto va valutato in base alla fattispecie che nella realtà si può presentare. L'assemblea può porre limitazione al numero degli animali che il condomino può detenere nella propria abitazione, superato il quale appare legittimo l’intervento del giudice (Cassazione 1823/2023).Da non sottovalutare inoltre la rilevanza, anche ai fini penali, della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. L'abbaiare ad esempio incide sulla tranquillità pubblica in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete. Accertata l’intollerabilità delle immissioni provocate dall’abbaiare di cani, il giudice può disporre il ripristino della quiete condominiale anche attraverso l'allontanamento degli animali molesti dall'edificio, con conseguente condanna ad allontanare in via definitiva dall'immobile alcuni degli animali, da scegliersi a cura del loro proprietario o, in mancanza, secondo le modalità disposte dal giudice stesso. Anche il lasciare solo in casa il cane per l’intera giornata può configurare il reato di abbandono di animale (articolo 672 Codice penale).
Il divieto di accesso alle aiuole condominiali risponde alla tutela del decoro e dell'igiene degli spazi comuni. Il divieto posto dall'assemblea è senz'altro legittimo, se si considera che la tipica funzionalità di queste è quella di migliorare il decoro architettonico del complesso condominiale. Se da un lato, tutti i condomini hanno diritto di utilizzare gli spazi comuni anche facendone un uso più intenso, dall’altro è vero che in ogni caso essi devono riservare un pari uso agli altri condomini.
In conclusione, trovare un equilibrio tra il benessere degli animali da compagnia e il rispetto degli altri condomini è essenziale in un condominio. Regole chiare e ragionevoli sul possesso di animali domestici, come limiti sul numero e la taglia degli animali, addestramento adeguato e norme di igiene, possono favorire una convivenza armoniosa. L'obiettivo è creare un ambiente in cui proprietari di animali e non proprietari possano vivere pacificamente e godere di una vita comunitaria positiva.