LE NOVITA' PER SUCCESSIONIE E DONAZIONI
Il decreto legislativo introduce diverse disposizioni con l'obiettivo di razionalizzare l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta di bollo e la disciplina dei trust. Ecco le principali novità in tema di DONAZIONI E SUCCESSIONI dettate dal Consiglio dei Ministri del 9.04.2024 a partire dal 2025.
IL MECCANISMO DELL'AUTOLIQUIDAZIONE.
La scelta è quella di modificare il principio di tassazione introducendo l’autoliquidazione dell’imposta. Tale modalità accelererà tutti i procedimenti e semplificherà l'attività degli uffici finanziari. L’imposta dunque sarà versata e liquidata dal contribuente senza attendere di ricevere l’avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’ente invece subentrerà a posteriori per controllare la correttezza della liquidazione.
MODALITA' E TEMPISTICHE.
La presentazione della dichiarazione di successione diventa totalmente digitale (lin generale a dichiarazione di successione è un adempimento di natura fiscale, e va presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione). Ciò non varrà per i residenti all’estero la cui dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Sarà ridotta anche la documentazione da allegare alla dichiarazione, ad esempio i riferimenti agli estratti catastali relativi agli immobili. Il contribuente dovrà versare il contributo dovuto entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Uno dei punti salienti di questa semplificazione in materia di imposta di successione e di imposta sulle donazioni è, appunto, la possibilità di presentare la dichiarazione di successione in modalità precompilata. Oggi la normativa prevede che la dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente, con diverse modalità alternative; tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato o ancora presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
L'obiettivo è la semplificazione di tutta la normativa sulle successioni e sugli adempimenti per arrivare ad un tributo unico. Con la dichiarazione telematica sarà possibile quindi liquidare in unica soluzione, con il modello F24, le imposte di successione e quelle accessorie e ottenere anche in tempi più rapidi la disponibilità dei beni e/o del denaro ereditati.
IN GENERALE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI.
L'art. 2 del d.l. n. 262/2006, nella versione convertita dalla legge n. 286/2006, prevede l'istituzione dell'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito. Dunque è un'imposta dovuta per il trasferimento della proprietà o di altri diritti nella circostanza in cui un soggetto benefici di un arricchimento patrimoniale mortis causa o a titolo di liberalità.
In particolare, nel caso della successione, il trasferimento avviene in seguito alla morte del titolare (de cuius), in base alla legge (successione legittima) o a un testamento (successione testamentaria); nel caso della donazione, per l'accordo con cui il titolare (donante), con spirito di liberalità, dispone di un suo diritto a vantaggio di altri.
Sono oggetto di successione o donazione i beni immobili, che, di regola, si valutano mediante l'applicazione di determinati coefficienti alla rendita catastale; le obbligazioni, i crediti, il denaro e gli altri beni mobili.
Una disciplina speciale vale per le aziende, le azioni e le quote di partecipazione al capitale di società. Sono esenti da imposta i veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico.
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti sono soggetti alle seguenti aliquote differenziate in base al grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede, oppure tra il donante e il beneficiario:
- 4%, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con franchigia pari a 1 milione di euro, moltiplicato il numero dei beneficiari;
- 6%, per i beni devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle, con franchigia pari a 100.000 euro moltiplicato il numero dei beneficiari;
- 6%, per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, senza franchigia;
- 8%, per i beni devoluti a favore di altri soggetti, senza franchigia.
Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
Nel caso in cui la successione o la donazione riguardi beni immobili, sono dovute anche l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale.